Art. 18. Disposizioni in materia di fondi di rotazione 1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come modificato dall'art. 16 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, sono sostituite dalle seguenti: " b) i criteri e le modalita' per la determinazione dell'entita' delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore - in valore attuale - alle agevolazioni previste per gli stessi interventi dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto dei limiti stabiliti ai sensi della lettera c) e fermi comunque restando i limiti minimi dei tassi a carico dei beneficiari previsti ai sensi della vigente legislazione statale; c) l'entita' minima e massima delle spese ammissibili a finanziamento e dei mutui concedibili; d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.".