Art. 18.
            Disposizioni in materia di fondi di rotazione
 
   1.  Le  lettere  b)  e c) del comma 4 dell'articolo 17 della legge
provinciale 18 settembre 1989, n. 7,  come  modificato  dall'art.  16
della  legge  provinciale  12 marzo 1990, n. 8, sono sostituite dalle
seguenti:
    " b) i criteri e le modalita' per la determinazione  dell'entita'
delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore -
in  valore  attuale  -  alle  agevolazioni  previste  per  gli stessi
interventi dalle leggi  provinciali  di  settore,  tenuto  conto  dei
limiti  stabiliti ai sensi della lettera c) e fermi comunque restando
i limiti minimi dei tassi a carico dei beneficiari previsti ai  sensi
della vigente legislazione statale;
     c)   l'entita'  minima  e  massima  delle  spese  ammissibili  a
finanziamento e dei mutui concedibili;
     d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del  presente
articolo.".