Art. 19. Disposizioni in materia di opere pubbliche 1. All'art. 21 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, il commma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nelle autorizzazioni di spesa gia' disposte o da disporre per opere ed interventi a carico della Provincia, ove non espressamente stabilito diversamente, sono pure incluse le spese per i relativi studi di fattibilita', pareri tecnici, indagini, rilevazioni, concorsi di idee, progettazioni, direzioni lavori e collaudi.".