Art. 19.
             Disposizioni in materia di opere pubbliche
 
   1.  All'art.  21 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, il
commma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5. Nelle autorizzazioni di spesa gia' disposte o da disporre  per
opere  ed  interventi a carico della Provincia, ove non espressamente
stabilito diversamente, sono pure incluse le  spese  per  i  relativi
studi   di   fattibilita',  pareri  tecnici,  indagini,  rilevazioni,
concorsi di idee, progettazioni, direzioni lavori e collaudi.".