Art. 20.
                       Disposizioni in materia
                di raccolta differenziata della carta
 
   1. Al fine di assicurare la prosecuzione da parte dei  comprensori
delle  sperimentazioni  effettuate  dalla  Provincia  per la raccolta
differenziata della carta nei corrispondenti  bacini  comprensoriali,
la  Giunta  provinciale  e'  autorizzata a concorrere per l'anno 1992
alle  spese  ammissibili  mediante  la  concessione  ai   comprensori
interessati  di somme determinate in misura non superiore all'80% del
costo sostenuto dalla Provincia per la  corrispondente  gestione  del
servizio nell'anno 1991.
   2. I comprensori devono attenersi nello svolgimento dei servizi ai
criteri  e  alle  modalita'  seguite  nelle sperimentazioni di cui al
comma 1.
   3.  Le  modalita'  di  erogazione delle somme sono stabilite dalla
Giunta provinciale.
   4. Per i fini di cui al presente articolo si  utilizza  una  quota
dello   stanziamento  autorizzato  dall'art.  24,  comma  2,  secondo
periodo, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.