Art. 20. Disposizioni in materia di raccolta differenziata della carta 1. Al fine di assicurare la prosecuzione da parte dei comprensori delle sperimentazioni effettuate dalla Provincia per la raccolta differenziata della carta nei corrispondenti bacini comprensoriali, la Giunta provinciale e' autorizzata a concorrere per l'anno 1992 alle spese ammissibili mediante la concessione ai comprensori interessati di somme determinate in misura non superiore all'80% del costo sostenuto dalla Provincia per la corrispondente gestione del servizio nell'anno 1991. 2. I comprensori devono attenersi nello svolgimento dei servizi ai criteri e alle modalita' seguite nelle sperimentazioni di cui al comma 1. 3. Le modalita' di erogazione delle somme sono stabilite dalla Giunta provinciale. 4. Per i fini di cui al presente articolo si utilizza una quota dello stanziamento autorizzato dall'art. 24, comma 2, secondo periodo, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.