Art. 21. Garanzie fidejussorie 1. Per gli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione di garanzie fidejussorie da parte della Provincia, sulla base di specifiche disposizioni legislative, e' autorizzato lo stanziamento annuo massimo di lire 12.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2012. 2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sono revocate le autorizzazioni di stanziamento disposte con le leggi provinciali indicate nella tabella C, annessa alla presente legge, e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1992 e successivi, secondo le specificazioni di anno e di importo riportate nella medesima tabella C. 3. Le autorizzazioni di stanziamento di cui al comma 2, disposte da precedenti leggi provinciali, si intendono riferite, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, alle autorizzazioni di cui al comma 1. 4. Restano ferme le specifiche disposizioni legislative che disciplinano la prestazione di garanzie, nonche' le disposizioni in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.