Art. 21.
                        Garanzie fidejussorie
 
   1. Per gli eventuali oneri derivanti dai rischi  conseguenti  alla
concessione  di garanzie fidejussorie da parte della Provincia, sulla
base  di  specifiche  disposizioni  legislative,  e'  autorizzato  lo
stanziamento  annuo  massimo  di  lire  12.000.000.000  a  carico  di
ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2012.
   2. In relazione a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  a  decorrere
dall'esercizio  finanziario  1992  sono revocate le autorizzazioni di
stanziamento disposte con le leggi provinciali indicate nella tabella
C, annessa alla presente legge, e cessano di essere iscritte a carico
degli   esercizi   finanziari   1992   e   successivi,   secondo   le
specificazioni  di anno e di importo riportate nella medesima tabella
C.
   3. Le autorizzazioni di stanziamento di cui al comma  2,  disposte
da  precedenti  leggi provinciali, si intendono riferite, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1992, alle autorizzazioni di cui al  comma
1.
   4.  Restano  ferme  le  specifiche  disposizioni  legislative  che
disciplinano la prestazione di garanzie, nonche' le  disposizioni  in
ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.