Art. 22. Disposizioni in materia di imposta di soggiorno 1. In attesa della disciplina di un nuovo sistema di imposizione sul turismo, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come modificato dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386, destinato a sostituire l'imposta di soggiorno di cui alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17, sono sospesi, fino all'entrata in vigore della relativa legge provinciale e comunque per il periodo massimo di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti di cui all'art. 8 della legge regionale 29 agosto 176, n. 10, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25.