Art. 22.
           Disposizioni in materia di imposta di soggiorno
 
   1.  In  attesa della disciplina di un nuovo sistema di imposizione
sul turismo, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come modificato
dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1989,  n.  386,  destinato  a
sostituire  l'imposta  di  soggiorno  di  cui alla legge regionale 29
agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificata dalla  legge  regionale
19 agosto 1988, n. 17, sono sospesi, fino all'entrata in vigore della
relativa  legge provinciale e comunque per il periodo massimo di nove
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
adempimenti di cui all'art. 8 della legge regionale 29 agosto 176, n.
10,  come  sostituito  dall'art.  7 della legge regionale 29 novembre
1978, n. 25.