Art. 24. Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica 1. L'art. 7 della legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 2 dicembre 1991, concernente "Interventi della provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima" e' sostituito dal seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge provinciale: "Art. 7. Copertura degli oneri 1. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 8.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilita' derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attivita' "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3. 2. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia".