Art. 24.
                Modifiche di disposizioni finanziarie
                      sulla ricerca scientifica
 
   1. L'art. 7  della  legge  provinciale,  approvata  dal  Consiglio
provinciale nella seduta del 2 dicembre 1991, concernente "Interventi
della  provincia  autonoma  di Trento per favorire, in collaborazione
con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei
settori di competenza della Provincia  medesima"  e'  sostituito  dal
seguente,  con  effetto  dalla data di entrata in vigore della stessa
legge provinciale:
 
                              "Art. 7.
                        Copertura degli oneri
 
   1. Al maggior onere,  valutato  nell'importo  di  lire  8.000.000,
derivante   dall'applicazione   dell'art.   4,   comma  4,  a  carico
dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo  di
una  quota,  di  pari  importo,  delle disponibilita' derivanti dalle
previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale  "Amministrazione
generale",  programma  "Amministrazione  generale", area di attivita'
"Servizi  generali"  del  bilancio  pluriennale  1991-1993   di   cui
all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   2.   Per   gli  esercizi  successivi  si  provvedera'  secondo  le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia".