Art. 26.
                        Copertura degli oneri
 
   1. Alla copertura dell'onere  di  lire  390.325.000.000  derivante
dall'applicazione  degli  articoli 2, 4, commi 3 e 4, 8, 13, 16, 17 e
21, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario  1992,  si  provvede
con le disponibilita' finanziarie della Provincia derivanti:
     a)  dalle  minori  spese conseguenti alle riduzioni e revoche di
stanziamenti disposte, per il  medesimo  esercizio  finanziario,  con
l'art. 3, per l'importo complessivo di lire 103.569.000.000;
     b)  dalle  minori spese conseguenti alle revoche di stanziamenti
disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 21, comma
2, per l'importo complessivo di lire 4.790.000.000;
     c) dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto
1991 per l'importo di lire 165.000.000.000;
     d) da una quota delle maggiori entrate iscritte  in  bilancio  a
titolo di devoluzione di tributi erariali, ai sensi del titolo VI del
decreto  del  Presidente  della  Reppubblica  31 agosto 1972, n. 670,
modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 per il restante importo
di lire 116.966.000.000.
   2.   Al   complessivo   onere   valutato   nell'importo   di  lire
1.619.744.000.000,   derivante   dall'applicazione   degli   articoli
richiamati  al comma 1, per gli anni 1993 e 1994, si provvede con una
quota, di pari importo, delle  disponibilita'  finanziarie  derivanti
dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della Provincia.
   3.   Al   complessivo   onere,   valutato   nell'importo  di  lire
260.360.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli  2,  8  e
21,  comma  1, a carico dell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte
con  la  cessazione  di  una  quota  degli  oneri   derivanti   dalle
autorizzazioni  di  spesa  a  carico dell'esercizio finanziario 1994,
disposte nel medesimo
art. 2.