Art. 26. Copertura degli oneri 1. Alla copertura dell'onere di lire 390.325.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2, 4, commi 3 e 4, 8, 13, 16, 17 e 21, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede con le disponibilita' finanziarie della Provincia derivanti: a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 3, per l'importo complessivo di lire 103.569.000.000; b) dalle minori spese conseguenti alle revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 21, comma 2, per l'importo complessivo di lire 4.790.000.000; c) dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto 1991 per l'importo di lire 165.000.000.000; d) da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione di tributi erariali, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Reppubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 per il restante importo di lire 116.966.000.000. 2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire 1.619.744.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, per gli anni 1993 e 1994, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilita' finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della Provincia. 3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 260.360.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 2, 8 e 21, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con la cessazione di una quota degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1994, disposte nel medesimo art. 2.