Art. 27.
                          Entrata in vigore
 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare me legge della Provincia.
    Trento, 30 gennaio 1992
 
                              MALOSSINI
 
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  (Omissis).