Art. 3. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali 1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.