Art. 3.
   Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali
 
   1.  Le  autorizzazioni  di  spesa  o di stanziamento relative alle
leggi provinciali indicate nella tabella  B,  annessa  alla  presente
legge,  sono  revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa
tabella  e  cessano  di  essere  iscritte  a  carico  degli  esercizi
finanziari  1992, 1993 e 1994, secondo le specificazioni di importo e
di anno riportate nella tabella medesima.