Art. 4. Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1992 1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, l'entita' dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1992 a valere sui fondi sottospecificati e' determinata nel modo seguente: a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'art. 6 lire 22.000.000.000 ripartito nel modo seguente: 1) lire 6.000.000.000 per la custodia forestale; 2) lire 1.450.000.000 per la manutenzione delle strade comunali; 3) lire 7.700.000.000 per gli asili nido; 4) lire 3.000.000.000 per le biblioteche; 5) lire 2.000.000.000 per le attivita' culturali; 6) lire 1.850.000.000 per lo sviluppo e la promozione delle attivita' sportive; b) fondo perequativo di cui all'art. 7: lire 105.006.000.000; c) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'art. 9: lire 54.800.000.000. 2. Per l'anno 1992 le misure massime degli acconti stabiliti dal comma 1 dell'art. 17 della legge Provinciale 3 luglio 1990, n. 20 sono pari al 95%. Tali disposizioni si applicano anche con riferimento al fondo previsto dall'art. 6 della medesima legge. 3. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), e' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 106.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. 4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 26.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.