Art. 4.
                  Determinazione dei trasferimenti
            in materia di finanza locale per l'anno 1992
 
   1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  3,
della   legge  provinciale  3  luglio  1990,  n.  20,  l'entita'  dei
trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1992 a  valere  sui
fondi sottospecificati e' determinata nel modo seguente:
     a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui
all'art. 6 lire 22.000.000.000 ripartito nel modo seguente:
     1) lire 6.000.000.000 per la custodia forestale;
     2) lire 1.450.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;
     3) lire 7.700.000.000 per gli asili nido;
     4) lire 3.000.000.000 per le biblioteche;
     5) lire 2.000.000.000 per le attivita' culturali;
     6)  lire  1.850.000.000  per  lo  sviluppo e la promozione delle
attivita' sportive;
     b) fondo perequativo di cui all'art. 7: lire 105.006.000.000;
     c) fondo per  lo  sviluppo  degli  investimenti  minori  di  cui
all'art. 9: lire 54.800.000.000.
   2.  Per  l'anno 1992 le misure massime degli acconti stabiliti dal
comma 1 dell'art. 17 della legge Provinciale 3  luglio  1990,  n.  20
sono   pari   al  95%.  Tali  disposizioni  si  applicano  anche  con
riferimento al fondo previsto dall'art. 6 della medesima legge.
   3. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b),  e'  autorizzato
l'ulteriore   stanziamento   di   lire   106.450.000.000   a   carico
dell'esercizio finanziario 1992.
   4. Per i fini di cui  al  comma  1,  lettera  c),  e'  autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  lire  26.450.000.000  a carico dell'esercizio
finanziario 1992.