Art. 5. Disposizioni in materia di finanza locale 1. Alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificata da ultimo con la legge Provinciale 31 agosto 1991, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 7 e' aggiunto il seguente comma: "6. A valere sulla somma di cui al comma 5 la Giunta provinciale puo' assegnare alla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e alla delegazione provinciale dell'unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM) contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli oneri per studi, ricerche, pareri ed altre iniziative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle predette organizzazioni dalle leggi in materia di finanza locale. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi, nonche' le modalita' e i termini per la presentazione delle domande."; b) il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 1991, qualora la legislazione nazionale non attribuisca significative fonti di entrata agli enti locali, l'incremento garantito corrispondente al tasso programmato d'inflazione si applichera' sia al fondo ordinario che al fondo perequativo."; c) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 le parole "lire 40.000.000" sono sostituite dalle parole "lire 50.000.000"; d) dopo il comma 3 dell'art. 9 e' aggiunto il seguente comma: "3- bis. Una quota del fondo puo' essere utilizzata per il finanziamento degli oneri di ammortamento per i mutui assunti dai comuni. Tale quota e' individuata da ciascun comune in misura non superiore alla spesa relativa agli oneri di ammortamento dei mutui a carico del bilancio comunale non coperta da contributi in conto interessi e in annualita', nonche' da altri trasferimenti per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. La predetta quota non concorre alla valutazione delle entrate per la determinazione dei limiti previsti dall'art. 3."; e) la lettera c) del comma 3 dell'art. 10, aggiunta dall'art. 11 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, e' sostituita dalla seguente: " c) per l'ammontare residuo secondo parametri definiti dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'art. 18, tenendo conto degli elementi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 9, nonche' dei maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dall'accensione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti o non assistiti dai benefici della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, destinati al finanziamento di opere pubbliche previste dai piani di intervento della provincia."; f) dopo il comma 9 dell'art. 12 e' inserito il seguente nuovo comma: "9- bis. I criteri di cui al comma 8 possono pure prevedere la possibilita' di concedere anticipazioni sulle spese di progettazione delle opere ammesse nei piani di intervento della provincia, rapportate ai livelli di contribuzione spettanti ai comuni e comunque in misura non superiore al 5% dell'importo ammissibile a contributo"; g) all'art. 14 e' aggiunto il seguente comma: "4. In attesa della determinazione delle assegnazioni a valere sui fondi previsti agli articoli 6, 7, 9 e 10, la Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'art. 18, determina i criteri per la quantificazione iniziale nei bilanci comunali dei trasferimenti in materia di finanza locale, tenendo conto dei criteri di riparto adottati per l'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio. L'entita' dei trasferimenti e' comunque determinata in misura non inferiore alla somma dei trasferimenti assegnati a valere sui fondi medesimi nell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio.".