Art. 5.
              Disposizioni in materia di finanza locale
 
   1. Alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificata da
ultimo con la legge Provinciale 31 agosto 1991, n. 18, sono apportate
le seguenti modificazioni:
     a) all'art. 7 e' aggiunto il seguente comma:
   "6. A valere sulla somma di cui al comma 5 la  Giunta  provinciale
puo'  assegnare  alla sezione provinciale dell'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) e  alla  delegazione  provinciale  dell'unione
nazionale  comuni,  comunita',  enti  montani (UNCEM) contributi fino
alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli  oneri
per   studi,   ricerche,   pareri   ed   altre   iniziative  connesse
all'esercizio delle funzioni attribuite alle predette  organizzazioni
dalle leggi in materia di finanza locale. Con la deliberazione di cui
al   comma  5  sono  stabiliti  i  criteri  per  la  concessione  dei
contributi, nonche' le modalita' e i  termini  per  la  presentazione
delle domande.";
     b) il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Per  l'anno  1991,  qualora  la  legislazione  nazionale  non
attribuisca  significative  fonti  di  entrata  agli   enti   locali,
l'incremento    garantito   corrispondente   al   tasso   programmato
d'inflazione si applichera' sia  al  fondo  ordinario  che  al  fondo
perequativo.";
     c)  alla  lettera  a)  del  comma  3 dell'art. 9 le parole "lire
40.000.000" sono sostituite dalle parole "lire 50.000.000";
     d) dopo il comma 3 dell'art. 9 e' aggiunto il seguente comma:
   "3- bis. Una  quota  del  fondo  puo'  essere  utilizzata  per  il
finanziamento  degli  oneri  di  ammortamento per i mutui assunti dai
comuni.
   Tale  quota  e'  individuata  da  ciascun  comune  in  misura  non
superiore  alla spesa relativa agli oneri di ammortamento dei mutui a
carico del bilancio comunale  non  coperta  da  contributi  in  conto
interessi  e  in  annualita',  nonche'  da altri trasferimenti per la
copertura degli oneri di ammortamento dei mutui.  La  predetta  quota
non concorre alla valutazione delle entrate per la determinazione dei
limiti previsti dall'art. 3.";
     e) la lettera c) del comma 3 dell'art. 10, aggiunta dall'art. 11
della  legge  provinciale  28 gennaio 1991, n. 2, e' sostituita dalla
seguente:
    " c) per l'ammontare residuo  secondo  parametri  definiti  dalla
Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di
cui  all'art. 18, tenendo conto degli elementi di cui alla lettera b)
del comma 3 dell'art. 9, nonche' dei  maggiori  oneri  a  carico  dei
comuni  derivanti dall'accensione di mutui con istituti diversi dalla
Cassa depositi e prestiti o non assistiti dai  benefici  della  legge
regionale  9 febbraio 1991, n. 3, destinati al finanziamento di opere
pubbliche previste dai piani di intervento della provincia.";
     f) dopo il comma 9 dell'art. 12 e' inserito  il  seguente  nuovo
comma:
   "9-  bis.  I  criteri  di cui al comma 8 possono pure prevedere la
possibilita' di concedere anticipazioni sulle spese di  progettazione
delle   opere  ammesse  nei  piani  di  intervento  della  provincia,
rapportate ai livelli di contribuzione spettanti ai comuni e comunque
in misura non superiore al 5% dell'importo ammissibile a contributo";
     g) all'art. 14 e' aggiunto il seguente comma:
   "4. In attesa della determinazione delle assegnazioni a valere sui
fondi previsti agli articoli 6, 7, 9 e 10, la Giunta provinciale,  su
proposta  del  comitato  per  la  finanza  locale di cui all'art. 18,
determina i criteri  per  la  quantificazione  iniziale  nei  bilanci
comunali  dei  trasferimenti  in  materia  di finanza locale, tenendo
conto dei criteri di riparto adottati per  l'esercizio  precedente  a
quello  di  riferimento  del bilancio. L'entita' dei trasferimenti e'
comunque  determinata  in  misura  non  inferiore  alla   somma   dei
trasferimenti  assegnati  a  valere sui fondi medesimi nell'esercizio
precedente a quello di riferimento del bilancio.".