Art. 7.
 
Modificazioni  alla  legge  provinciale  3  gennaio   1983,   n.   2,
concernente
 
"Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale"
 
   1.  L'art.  2  della  legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come
modificato da ultimo con la legge provinciale 25  novembre  1988,  n.
44, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
             Piani di intervento per le opere pubbliche
 
   1.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi di cui all'art. 1, la
Giunta provinciale adotta piani di intervento  in  materia  di  opere
pubbliche   di   durata  non  superiore  a  cinque  anni  e  comunque
corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale.
   2. I  piani  possono  essere  aggiornati,  con  validita'  per  il
restante  periodo  di  durata,  per  l'inserimento  di  opere  aventi
carattere di urgenza od imprevedibilita' o per sopravvenute  esigenze
di  rilevante  interesse  pubblico, nonche' per apportare su motivata
richiesta dei singoli comuni, fermo  restando  il  costo  complessivo
degli  interventi  di  ciascun comune e salvo particolari limitazioni
fissate  dai  piani  pluriennali,  le  necessarie   variazioni   agli
interventi previsti per gli stessi.
   3.  Con  deliberazione  della  Giunta provinciale sono stabiliti i
termini e le modalita' per la presentazione delle  domande  da  parte
dei  comuni  e  loro  consorzi  e  la documentazione da allegare alle
medesime. Con  la  medesima  deliberazione  sono  pure  stabilite  le
modalita'  e la documentazione da allegare per la presentazione delle
domande di cui al comma 2.
   4.  I  piani  di cui al comma 1 sono elaborati in conformita' agli
indirizzi e  criteri  generali  fissati  dal  programma  di  sviluppo
provinciale.   I   medesimi  criteri  possono  inoltre  prevedere  la
ripartizione tra i comuni, sulla base di parametri oggettivi, di  una
quota   prestabilita   della  spesa  ammissibile  da  utilizzare  per
particolari tipologie di opere e di interventi.
   5. La Giunta provinciale,  con  propri  provvedimenti  sentite  le
rappresentanze  dell'Associazione  nazionale comuni italiani (ANCI) e
dell'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti  montani   (UNCEM),
individua  i  criteri  di riferimento per la formazione dei piani e i
parametri di ripartizione della quota di spesa ammissibile di cui  al
comma 4.
   6.  I  comuni e loro consorzi assicurano le necessarie valutazioni
di congruita' delle domande di ammissibilita'  ai  piani  di  cui  al
comma  1,  nonche' ai piani previsti dalle leggi di settore di cui ai
commi 7 e 8, rispetto alle loro potenzialita'  economico-finanziarie.
Le  predette  valutazioni  dovranno  in  particolare  verificare, per
l'insieme delle domande, la coerenza con la relazione previsionale  e
programmatica  dei  comuni  e  con  le potenzialita' di indebitamento
degli  stessi,  le  fonti  di   finanziamento   attivabili,   nonche'
l'effettiva  possibilita'  di  copertura  sia delle maggiori spese di
gestione conseguenti alla realizzazione degli investimenti, sia delle
rate di ammortamento dei  mutui  eventualmente  da  assumere  per  il
finanziamento  delle  opere. Gli esiti delle predette valutazioni, da
effettuare secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta
provinciale, devono accompagnare le domande presentate ai  sensi  del
comma 3.
   7.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
agli interventi previsti  dall'art.  3  della  legge  provinciale  29
agosto  1977,  n. 19 e dall'art. 1 della legge provinciale 31 ottobre
1977, n. 30.
   8. Relativamente agli interventi previsti a favore  dei  comuni  e
loro  consorzi  dalla  legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, dalla
legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e dalla legge  provinciale  7
gennaio  1991,  n.  1,  la  Giunta  provinciale  provvede con propria
deliberazione a stabilire le modalita' per l'adeguamento della durata
dei relativi piani e per l'unificazione dei termini di  presentazione
delle  relative  domande secondo le disposizioni previste per i piani
di cui al comma 1.
   9. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  anche  agli
interventi  da  realizzare su iniziativa dei soggetti di cui all'art.
2, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1968,  n.
40.
   10.  Le  disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto
al comma 11, si applicano ai  piani  di  intervento  con  periodo  di
riferimento decorrente dal 1993.
   11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  4  e 5 si applicano con
decorrenza dai nuovi piani approvati successivamente  all'entrata  in
vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma di
sviluppo  provinciale  che  fissa i criteri e gli indirizzi di cui al
comma 4.".
   2. L'art. 3 della legge  provinciale  3  gennaio  1983,  n.  2  e'
abrogato.