Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale" 1. L'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come modificato da ultimo con la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Piani di intervento per le opere pubbliche 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta provinciale adotta piani di intervento in materia di opere pubbliche di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale. 2. I piani possono essere aggiornati, con validita' per il restante periodo di durata, per l'inserimento di opere aventi carattere di urgenza od imprevedibilita' o per sopravvenute esigenze di rilevante interesse pubblico, nonche' per apportare su motivata richiesta dei singoli comuni, fermo restando il costo complessivo degli interventi di ciascun comune e salvo particolari limitazioni fissate dai piani pluriennali, le necessarie variazioni agli interventi previsti per gli stessi. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalita' per la presentazione delle domande da parte dei comuni e loro consorzi e la documentazione da allegare alle medesime. Con la medesima deliberazione sono pure stabilite le modalita' e la documentazione da allegare per la presentazione delle domande di cui al comma 2. 4. I piani di cui al comma 1 sono elaborati in conformita' agli indirizzi e criteri generali fissati dal programma di sviluppo provinciale. I medesimi criteri possono inoltre prevedere la ripartizione tra i comuni, sulla base di parametri oggettivi, di una quota prestabilita della spesa ammissibile da utilizzare per particolari tipologie di opere e di interventi. 5. La Giunta provinciale, con propri provvedimenti sentite le rappresentanze dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), individua i criteri di riferimento per la formazione dei piani e i parametri di ripartizione della quota di spesa ammissibile di cui al comma 4. 6. I comuni e loro consorzi assicurano le necessarie valutazioni di congruita' delle domande di ammissibilita' ai piani di cui al comma 1, nonche' ai piani previsti dalle leggi di settore di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle loro potenzialita' economico-finanziarie. Le predette valutazioni dovranno in particolare verificare, per l'insieme delle domande, la coerenza con la relazione previsionale e programmatica dei comuni e con le potenzialita' di indebitamento degli stessi, le fonti di finanziamento attivabili, nonche' l'effettiva possibilita' di copertura sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione degli investimenti, sia delle rate di ammortamento dei mutui eventualmente da assumere per il finanziamento delle opere. Gli esiti delle predette valutazioni, da effettuare secondo modalita' stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, devono accompagnare le domande presentate ai sensi del comma 3. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi previsti dall'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 e dall'art. 1 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30. 8. Relativamente agli interventi previsti a favore dei comuni e loro consorzi dalla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, la Giunta provinciale provvede con propria deliberazione a stabilire le modalita' per l'adeguamento della durata dei relativi piani e per l'unificazione dei termini di presentazione delle relative domande secondo le disposizioni previste per i piani di cui al comma 1. 9. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi da realizzare su iniziativa dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40. 10. Le disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto al comma 11, si applicano ai piani di intervento con periodo di riferimento decorrente dal 1993. 11. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano con decorrenza dai nuovi piani approvati successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma di sviluppo provinciale che fissa i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4.". 2. L'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e' abrogato.