Art. 8. Contributi alla scuola superiore di servizio sociale 1. In attesa dell'organico riordino della legislazione provinciale che disciplina l'educazione permanente e degli adulti la Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare annualmente alla scuola superiore di servizio sociale di Trento un contributo per le spese di funzionamento, determinandone l'importo sulla base del bilancio annuale di previsione della scuola stessa e di una annessa relazione programmatica dell'attivita' da svolgere nell'esercizio successivo. 2. L'assegnazione e l'erogazione del contributo sono disposte secondo modalita' stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9- bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, aggiunto con l'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18. 3. Per i fini di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Per gli esercizi successivi sara' disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.