Art. 8.
        Contributi alla scuola superiore di servizio sociale
 
   1. In attesa dell'organico riordino della legislazione provinciale
che  disciplina  l'educazione  permanente  e  degli  adulti la Giunta
provinciale e'  autorizzata  ad  assegnare  annualmente  alla  scuola
superiore di servizio sociale di Trento un contributo per le spese di
funzionamento,  determinandone  l'importo  sulla  base  del  bilancio
annuale di previsione della scuola stessa e di una annessa  relazione
programmatica dell'attivita' da svolgere nell'esercizio successivo.
   2.  L'assegnazione  e  l'erogazione  del  contributo sono disposte
secondo modalita' stabilite dalla Giunta  provinciale,  tenuto  conto
delle  disposizioni di cui all'art. 9- bis della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, aggiunto con l'art. 4 della  legge  provinciale
31 agosto 1991, n. 18.
   3.  Per i fini di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 1.150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario  1992.  Per
gli   esercizi   successivi   sara'   disposto  annualmente  apposito
stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non  superiore
alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.