Art. 9. Modificazioni all'art. 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 1. L'art. 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito dall'articolo 12 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Art. 20. Disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale 1. Al fine di favorire la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale, i fondi iscritti nel bilancio della provincia ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, sono impiegati dai comprensori anche per il finanziamento degli oneri derivanti dalla formazione dei programmi di sviluppo comprensoriali e dei progetti, nonche' per il finanziamento della spesa derivante dalla formazione e dalla pubblicizzazione degli strumenti di pianificazione comprensoriale previsti dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. 2. Al riparto dei fondi la giunta provinciale provvede, sentito il comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della provincia di cui all'art. 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, in relazione all'ammontare dei fabbisogni finanziari di ciascun comprensorio.".