Art. 9.
                      Modificazioni all'art. 20
            della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26
 
   1.  L'art.  20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come
sostituito dall'articolo 12 della legge provinciale 19 gennaio  1988,
n. 4, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 20.
             Disposizioni finanziarie per la formazione
         degli strumenti della programmazione comprensoriale
 
   1.  Al  fine  di  favorire  la  formazione  degli  strumenti della
programmazione comprensoriale, i fondi iscritti  nel  bilancio  della
provincia ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge provinciale
7  dicembre  1973, n. 62, sono impiegati dai comprensori anche per il
finanziamento degli oneri derivanti dalla formazione dei programmi di
sviluppo comprensoriali e dei progetti, nonche' per il  finanziamento
della spesa derivante dalla formazione e dalla pubblicizzazione degli
strumenti  di  pianificazione  comprensoriale  previsti  dalla  legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
   2. Al riparto dei fondi la giunta provinciale provvede, sentito il
comitato per la formulazione dei progetti e dei piani  di  intervento
della  provincia  di  cui all'art. 5 della legge provinciale 10 marzo
1986, n. 7, in relazione all'ammontare dei fabbisogni  finanziari  di
ciascun comprensorio.".