Art. 11.
                        Validita' della legge
 
   1. Le disposizioni di cui alla presente  legge  vengono  applicate
per  una  durata  non  superiore  a  cinque  anni a partire dall'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
   2. Nella prima applicazione della presente  legge  possono  essere
ammesse  agli  interventi  previsti  dall'articolo  5, anche le spese
sostenute e gli acquisti  effettuati  successivamente  al  1›  luglio
1991.