Art. 11. Validita' della legge 1. Le disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate per una durata non superiore a cinque anni a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 2. Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse agli interventi previsti dall'articolo 5, anche le spese sostenute e gli acquisti effettuati successivamente al 1 luglio 1991.