Art. 13.
                        Copertura degli oneri
 
   1.   Alla  copertura  dell'onere  di  L.  5.500.000.000  derivante
dall'articolo 12, comma 1 e 2, a  carico  dell'esercizio  finanziario
1992,  si  provvede  mediante  riduzione,  di pari importo, del fondo
iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione  della  spesa  -
tabella  B  - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla
voce indicata  per  "Nuove  disposizioni  in  materia  di  industria"
nell'allegato  n.  5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 10
febbraio 1992,  n.  7,  concernente  "Bilancio  di  previsione  della
Provincia  autonoma  di  Trento  per  l'esercizio  finanziario 1992 e
bilancio pluriennale 1992-1994".
   2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo  di  L.
500.000,  derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6,  comma 1, a
carico  dell'esercizio  finanziario  1992,   si   provvede   mediante
riduzione  di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello
stato di previsione della  spesa  -  tabella  B  -  per  il  medesimo
esercizio   finanziario,   in   relazione   alla  voce  indicata  per
"Costituzione  di   nuovi   comitati   e   commissioni   consultive",
nell'allegato  n.  4  di  cui  all'articolo 9 della legge provinciale
richiamata al comma 1.
   3. All'onere di  L.  11.000.000.000,  derivante  dall'applicazione
dell'articolo 12, commi 1 e 2, per il periodo degli anni 1993 e 1994,
si  fa  fronte  mediante  l'utilizzo  delle  disponibilita',  di pari
importo, derivanti dalle previsioni di  spesa  iscritte  nel  settore
funzionale  "Economia",  programma  "Industria",  area  di intervento
"Agevolazioni per le imprese industriali"  del  bilancio  pluriennale
1992-1994  di  cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata
al comma 1.
   4.  Ai  maggiori  oneri,  valutati  nell'importo  di  L.  500.000,
derivanti  dall'applicazione  dell'articolo  6,  comma  1,  a  carico
dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo  di
una  quota  di pari importo delle disponibilita' iscritte nel settore
funzionale  "Amministrazione  generale",  programma  "Amministrazione
generale",   area   di  attivita'  "Servizi  generali"  del  bilancio
pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale
richiamata al comma 1.
   5.  Per  gli  esercizi  successivi  si  provvedera'   secondo   le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.