Art. 13. Copertura degli oneri 1. Alla copertura dell'onere di L. 5.500.000.000 derivante dall'articolo 12, comma 1 e 2, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per "Nuove disposizioni in materia di industria" nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 10 febbraio 1992, n. 7, concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994". 2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di L. 500.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive", nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1. 3. All'onere di L. 11.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, per il periodo degli anni 1993 e 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilita', di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "Economia", programma "Industria", area di intervento "Agevolazioni per le imprese industriali" del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1. 4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 500.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilita' iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attivita' "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'articolo 14 della legge provinciale richiamata al comma 1. 5. Per gli esercizi successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.