Art. 15.
                          Entrata in vigore
 
   1.  La  presente  legge  entrera' in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
 
                              MALOSSINI
 
Visto, Il commissario del Governo per la provincia: CALTABIANO.