Art. 2.
                  Criteri e modalita' di intervento
 
   1. Per i fini di cui alla presente  legge  la  Giunta  provinciale
determina con propria deliberazione:
     a)  la  dimensione  tecnico-economica  minima delle imprese, dei
consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative di imprese al
fine dell'ammissibilita' alle agevolazioni;
     b) le priorita' di intervento;
     c) la tipologia e la durata dei contributi,  nonche'  la  misura
degli  stessi rapportata secondo criteri di graduazione al livello di
riferimento delle agevolazioni  stabilito  annualmente  dalla  Giunta
provinciale;
     d)  le  spese ammissibili ad agevolazione ed i requisiti tecnici
degli investimenti ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni;
     e) i livelli minimi di spesa ammessa e di contributo concedibile
determinati secondo criteri di significativita' delle agevolazioni;
     f) i termini per la presentazione delle domande;
     g) la documentazione da allegare alle domande di agevolazione  e
le modalita' per l'effettuazione degli accertamenti finali;
     h)   ogni  altro  elemento  necessario  per  l'attuazione  della
presente legge.
   2. Le determinazioni di cui alle lettere a),  b),  c)  ed  e)  del
comma 1 sono effettuate secondo gli indirizzi e i criteri fissati dal
programma di sviluppo provinciale.
   3.  Le  iniziative  non  rientranti nelle priorita' individuate al
comma 1, lettera b), non sono considerate ammissibili, per il periodo
di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni
previste dalla presente legge.
   4.  L'assessore  competente  invia   prima   dell'adozione   della
deliberazione  da  parte  della  Giunta  provinciale  la  proposta di
determinazione dei criteri e modalita' di intervento di cui al  comma
1  alle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori
maggiormente rappresentative,  nonche'  alla  competente  Commissione
consiliare  permanente,  le quali possono far pervenire le rispettive
osservazioni  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento,   trascorsi
inutilmente i quali la Giunta provinciale procede agli adempimenti di
sua competenza.
   5. La deliberazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.