Art. 2. Criteri e modalita' di intervento 1. Per i fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale determina con propria deliberazione: a) la dimensione tecnico-economica minima delle imprese, dei consorzi, delle societa' consortili e delle cooperative di imprese al fine dell'ammissibilita' alle agevolazioni; b) le priorita' di intervento; c) la tipologia e la durata dei contributi, nonche' la misura degli stessi rapportata secondo criteri di graduazione al livello di riferimento delle agevolazioni stabilito annualmente dalla Giunta provinciale; d) le spese ammissibili ad agevolazione ed i requisiti tecnici degli investimenti ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni; e) i livelli minimi di spesa ammessa e di contributo concedibile determinati secondo criteri di significativita' delle agevolazioni; f) i termini per la presentazione delle domande; g) la documentazione da allegare alle domande di agevolazione e le modalita' per l'effettuazione degli accertamenti finali; h) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge. 2. Le determinazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono effettuate secondo gli indirizzi e i criteri fissati dal programma di sviluppo provinciale. 3. Le iniziative non rientranti nelle priorita' individuate al comma 1, lettera b), non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge. 4. L'assessore competente invia prima dell'adozione della deliberazione da parte della Giunta provinciale la proposta di determinazione dei criteri e modalita' di intervento di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative, nonche' alla competente Commissione consiliare permanente, le quali possono far pervenire le rispettive osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale procede agli adempimenti di sua competenza. 5. La deliberazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.