Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
 
   1. Alle agevolazioni di cui alla presente legge possono accedere:
     a)  le  imprese  di  autotrasporto  di  cose per conto di terzi,
costituite anche  in  forma  di  societa'  cooperativa,  operanti  in
provincia da almeno due anni ed aventi sede legale nella stessa prima
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  che  presentino la
dimensione  tecnico-economica  minima  individuata  ai  sensi   della
lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
     b)  le  imprese di cui alla lettera a) che, pur in assenza della
dimensione  tecnico-economica  minima  individuata  ai  sensi   della
lettera  a)  del comma 1 dell'articolo 2, rientrino in almeno uno dei
seguenti punti:
     1) facciano parte di consorzi con  attivita'  esterna,  societa'
consortili   o  societa'  cooperative  di  imprese  con  i  requisiti
dimensionali individuati ai sensi dell'articolo 2;
     2)  realizzino  investimenti  volti  a  ridurre   l'inquinamento
atmosferico e acustico;
     c)  i consorzi con attivita' esterna le societa' consortili e le
societa' cooperative di imprese che presentino la dimensione tecnico-
economica minima individuata ai sensi della lettera a)  del  comma  1
dell'articolo  2  e che siano costituiti tra imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi, imprese operanti in provincia  da  almeno
due  anni  e  aventi  sede  legale nella stessa prima dell'entrata in
vigore della presente legge.