Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Alle agevolazioni di cui alla presente legge possono accedere: a) le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, costituite anche in forma di societa' cooperativa, operanti in provincia da almeno due anni ed aventi sede legale nella stessa prima dell'entrata in vigore della presente legge, che presentino la dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2; b) le imprese di cui alla lettera a) che, pur in assenza della dimensione tecnico-economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, rientrino in almeno uno dei seguenti punti: 1) facciano parte di consorzi con attivita' esterna, societa' consortili o societa' cooperative di imprese con i requisiti dimensionali individuati ai sensi dell'articolo 2; 2) realizzino investimenti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico; c) i consorzi con attivita' esterna le societa' consortili e le societa' cooperative di imprese che presentino la dimensione tecnico- economica minima individuata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e che siano costituiti tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, imprese operanti in provincia da almeno due anni e aventi sede legale nella stessa prima dell'entrata in vigore della presente legge.