Art. 4. Individuazione delle iniziative agevolabili 1. La Giunta provinciale, entro 6 mesi a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di agevolazione, approva, in applicazione dei criteri e modalita' di intervento di cui all'articolo 2, i piani delle agevolazioni, tenuto conto degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale per il medesimo periodo. 2. Con i piani di cui al comma 1 sono individuati i soggetti beneficiari, le iniziative ammissibili alle agevolazioni, l'entita' delle spese agevolabili nonche' le misure degli interventi agevolativi previsti. 3. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilita' finanziarie possono essere prese in considerazione per non piu' di un periodo successivo a quello iniziale di riferimento nel caso di piani delle agevolazioni a validita' annuale, per non piu' di due periodi succcessivi a quello iniziale di riferimento nel caso di piani delle agevolazioni aventi validita' infrannuale.