Art. 4.
             Individuazione delle iniziative agevolabili
 
   1. La Giunta provinciale, entro 6 mesi  a  far  data  dal  termine
ultimo  previsto  per la presentazione delle domande di agevolazione,
approva, in applicazione dei criteri e modalita' di intervento di cui
all'articolo 2,  i  piani  delle  agevolazioni,  tenuto  conto  degli
stanziamenti   autorizzati  nel  bilancio  annuale  per  il  medesimo
periodo.
   2. Con i piani di cui al  comma  1  sono  individuati  i  soggetti
beneficiari,  le  iniziative ammissibili alle agevolazioni, l'entita'
delle  spese  agevolabili  nonche'   le   misure   degli   interventi
agevolativi previsti.
   3.  Le  domande  non  accolte per l'esaurirsi delle disponibilita'
finanziarie possono essere prese in considerazione per non piu' di un
periodo successivo a quello iniziale di riferimento nel caso di piani
delle agevolazioni a validita' annuale, per non piu' di  due  periodi
succcessivi  a quello iniziale di riferimento nel caso di piani delle
agevolazioni aventi validita' infrannuale.