Art. 6. Concesione e liquidazione delle agevolazioni 1. I contributi di cui all'articolo 5 vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale sentito, per i programmi di investimento superiori ai limiti fissati nella deliberazione di cui all'articolo 2 e comunque non inferiore a 300 milioni di lire, il Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, modificato da ultimo con l'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, integrato, nel caso di domande del settore artigianato, dal dirigente del servizio artigianato. 2. Per l'espletamento dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4 la Giunta provinciale puo' stipulare apposite convenzioni con istituti di credito al fine dell'acquisizione di pareri tecnico-economici. Le medesime convenzioni possono essere stipulate anche per l'accertamento finale delle iniziative. 3. La liquidazione delle agevolazioni e' disposta sulla base della regolare esecuzione delle iniziative, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2. 4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'investimento realizzato risulti di importo inferiore a quello ammesso. 5. I contributi di cui al comma 4 dell'articolo 5 hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre del semestre nel quale e' stato assunto il provvedimento di concessione e sono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralita' del contributo medesimo. 6. In caso di accensione di mutui, i contributi di cui al comma 4 dell'articolo 5 possono essere corriposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.