Art. 6.
            Concesione e liquidazione delle agevolazioni
 
   1.  I  contributi  di  cui  all'articolo  5  vengono  concessi con
deliberazione della Giunta provinciale sentito, per  i  programmi  di
investimento  superiori  ai limiti fissati nella deliberazione di cui
all'articolo 2 e comunque non inferiore a 300  milioni  di  lire,  il
Comitato  tecnico  consultivo,  di  cui  all'articolo  6  della legge
provinciale 3 aprile 1981, n. 4, modificato da ultimo con  l'articolo
1  della  legge  provinciale  23 novembre 1987, n. 29, integrato, nel
caso di domande del settore artigianato, dal dirigente  del  servizio
artigianato.
   2.  Per  l'espletamento  dell'istruttoria  delle domande intese ad
ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4 la Giunta  provinciale
puo'  stipulare  apposite convenzioni con istituti di credito al fine
dell'acquisizione   di   pareri   tecnico-economici.   Le    medesime
convenzioni  possono essere stipulate anche per l'accertamento finale
delle iniziative.
   3. La liquidazione delle agevolazioni e' disposta sulla base della
regolare esecuzione delle iniziative, secondo le modalita'  stabilite
dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 2.
   4.  Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui
l'investimento realizzato  risulti  di  importo  inferiore  a  quello
ammesso.
   5. I contributi di cui al comma 4 dell'articolo 5 hanno decorrenza
dal  30  giugno  e  dal  31  dicembre del semestre nel quale e' stato
assunto il provvedimento  di  concessione  e  sono  erogati  in  rate
semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno  a  far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralita'
del contributo medesimo.
   6.  In caso di accensione di mutui, i contributi di cui al comma 4
dell'articolo  5  possono  essere   corriposti,   a   richiesta   del
beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.