Art. 8.
               Investimenti ammissibili ed interventi
 
   1.  Ai  soggetti  di  cui  all'articolo  7 possono essere concessi
contributi in conto capitale nelle seguenti misure massime:
     a) 30  per  cento  della  spesa  ammessa  per  gli  investimenti
mobiliari e di quelli immobiliari finalizzati allo svolgimerito delle
attivita'  comuni,  realizzati  entro  i  primi  tre anni dall'inizio
dell'attivita';
     b) 25 per cento della spesa ammessa per gli stessi  investimenti
indicati  nella  lettera  a),  realizzati  dopo  tre anni dall'inizio
dell'attivita'.
   2.  Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, fatta eccezione per i commi  2  e
3, e all'articolo 6.
   3.  Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 5 gli investimenti rivolti all'incremento del  numero
dei  mezzi  di  trasporto esistenti presso le singole aziende facenti
parte dei soggetti di cui all'articolo 7 alla data  del  31  dicembre
1990.