Art. 8. Investimenti ammissibili ed interventi 1. Ai soggetti di cui all'articolo 7 possono essere concessi contributi in conto capitale nelle seguenti misure massime: a) 30 per cento della spesa ammessa per gli investimenti mobiliari e di quelli immobiliari finalizzati allo svolgimerito delle attivita' comuni, realizzati entro i primi tre anni dall'inizio dell'attivita'; b) 25 per cento della spesa ammessa per gli stessi investimenti indicati nella lettera a), realizzati dopo tre anni dall'inizio dell'attivita'. 2. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, fatta eccezione per i commi 2 e 3, e all'articolo 6. 3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 gli investimenti rivolti all'incremento del numero dei mezzi di trasporto esistenti presso le singole aziende facenti parte dei soggetti di cui all'articolo 7 alla data del 31 dicembre 1990.