Art. 9.
                           Aree attrezzate
 
   1.  La Provincia puo' alienare aree per impianti produttivi e aree
riservate all'insediamento di  strutture  destinate  all'interscambio
delle  merci  tra  vettori  stradali e ferroviari o allo stoccaggio e
deposito per la vendita all'ingrosso di merci e  prodotti,  oltre  ai
soggetti  di  cui  all'articolo  7,  anche  a soggetti esercitanti le
attivita' di interscambio, di  stoccaggio  e  deposito  suddette.  La
Provincia   acquisisce   previamente,   per   le  aree  eventualmente
inutilizzate e per gli immobili dismessi, il  diritto  di  prelazione
nei  confronti  dei  predetti  soggetti, qualora tali aree e immobili
siano dismessi per effetto del loro trasferimento nelle aree messe  a
disposizione  ai  sensi  del  presente  articolo. In alternativa alla
vendita puo' essere costituito il diritto di superficie.
   2. Le  aree  riservate  all'insediamento  di  strutture  destinate
all'interscambio  delle  merci  tra  vettori  stradali e ferroviari o
destinate allo stoccaggio e deposito per la vendita  all'ingrosso  di
merci  e prodotti sono acquisite con le modalita' di cui all'articolo
44 della legge provinciale 3  aprile  1981,  n.  4  ed  eventualmente
apprestate  ai  sensi  degli  articoli  40  e 41 della medesima legge
provinciale.
   3.  In  luogo  degli  obblighi   stabiliti   dal   secondo   comma
dell'articolo  51  della  legge  provinciale  3  aprile  1981,  n. 4,
modificato da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29,
negli atti di alienazione o di costituzione del diritto di superficie
di cui al  comma  1  deve  essere  prevista  l'assunzione,  da  parte
dell'acquirente  o  del  superficiario,  di  impegni  concernenti  la
presentazione  di  un  progetto  insediativo  dal  quale  risulti  la
destinazione  dell'area  ad  uno  degli  usi  di  cui  al comma 1, le
modalita' e i tempi per la realizzazione del  progetto  medesimo,  la
preventiva   sottoposizione  alla  Giunta  provinciale  di  eventuali
varianti ai progetti originari o successivi.
   4. Nel caso di  alienazione  o  di  costituzione  del  diritto  di
superficie  ai  sensi  del  presente articolo delle aree per impianti
produttivi si applica l'articolo 47 della legge provinciale 3  aprile
1981,  n. 4, modificato da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre
1987, n. 29. Per le restanti  aree  si  applica  analogo  vincolo  di
destinazione  d'uso  e  divieto  di subcessione, salvo autorizzazione
della Giunta provinciale.
   5. La determinazione del corrispettivo per l'alienazione o per  la
costituzione  del diritto di superficie delle aree di cui al presente
articolo avviene secondo  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  50
della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4.
   6.   Per  i  medesimi  fini  la  Giunta  provinciale  puo'  cedere
gratuitamente la proprieta' delle aree di cui  al  presente  articolo
alla  Tecnofin  Strutture  S.p.A.  per  la realizzazione di strutture
immobiliari da destinare alle attivita' dei soggetti di cui al  comma
1.