Art. 9. Aree attrezzate 1. La Provincia puo' alienare aree per impianti produttivi e aree riservate all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari o allo stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti, oltre ai soggetti di cui all'articolo 7, anche a soggetti esercitanti le attivita' di interscambio, di stoccaggio e deposito suddette. La Provincia acquisisce previamente, per le aree eventualmente inutilizzate e per gli immobili dismessi, il diritto di prelazione nei confronti dei predetti soggetti, qualora tali aree e immobili siano dismessi per effetto del loro trasferimento nelle aree messe a disposizione ai sensi del presente articolo. In alternativa alla vendita puo' essere costituito il diritto di superficie. 2. Le aree riservate all'insediamento di strutture destinate all'interscambio delle merci tra vettori stradali e ferroviari o destinate allo stoccaggio e deposito per la vendita all'ingrosso di merci e prodotti sono acquisite con le modalita' di cui all'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 ed eventualmente apprestate ai sensi degli articoli 40 e 41 della medesima legge provinciale. 3. In luogo degli obblighi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 51 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, modificato da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, negli atti di alienazione o di costituzione del diritto di superficie di cui al comma 1 deve essere prevista l'assunzione, da parte dell'acquirente o del superficiario, di impegni concernenti la presentazione di un progetto insediativo dal quale risulti la destinazione dell'area ad uno degli usi di cui al comma 1, le modalita' e i tempi per la realizzazione del progetto medesimo, la preventiva sottoposizione alla Giunta provinciale di eventuali varianti ai progetti originari o successivi. 4. Nel caso di alienazione o di costituzione del diritto di superficie ai sensi del presente articolo delle aree per impianti produttivi si applica l'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, modificato da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29. Per le restanti aree si applica analogo vincolo di destinazione d'uso e divieto di subcessione, salvo autorizzazione della Giunta provinciale. 5. La determinazione del corrispettivo per l'alienazione o per la costituzione del diritto di superficie delle aree di cui al presente articolo avviene secondo le modalita' stabilite dall'articolo 50 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4. 6. Per i medesimi fini la Giunta provinciale puo' cedere gratuitamente la proprieta' delle aree di cui al presente articolo alla Tecnofin Strutture S.p.A. per la realizzazione di strutture immobiliari da destinare alle attivita' dei soggetti di cui al comma 1.