Art. 10. Convocazione delle sedute 1. Il Comitato e le sezioni stabiliscono il calendario delle sedute ordinarie, che hanno luogo in giorni e ore prestabiliti, coincidenti con gli orari degli uffici regionali. Il calendario e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. I componenti effettivi che si trovino per giustificati motivi impossibilitati ad intervenire, ne danno immediata comunicazione al Presidente del collegio, il quale provvede a convocare il membro supplente appartenente alla rispettiva categoria, osservando nella sostituzione dei componenti elettivi il principio della rotazione. 3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e' reso noto attraverso il deposito in segreteria e l'affissione nell'albo dell'organo di controllo. In casi di particolare urgenza puo' essere deliberata all'unanimita' la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. 4. Quando ne ravvisi la necessita', il Presidente ha facolta' di convocare in seduta straordinaria il collegio, dandone avviso, anche telegrafico, ai singoli componenti, almeno 24 ore prima dell'adunanza e nello stesso tempo comunicando loro l'ordine del giorno. Anche in questi casi l'ordine del giorno deve essere depositato in segreteria e affisso all'albo. 5. Il Presidente e' tenuto a convocare il Comitato quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti effettivi.