Art. 10.
                      Convocazione delle sedute
 
   1.  Il  Comitato  e  le  sezioni  stabiliscono il calendario delle
sedute ordinarie, che hanno  luogo  in  giorni  e  ore  prestabiliti,
coincidenti  con  gli  orari degli uffici regionali. Il calendario e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   2. I componenti effettivi che si trovino per  giustificati  motivi
impossibilitati  ad  intervenire, ne danno immediata comunicazione al
Presidente del collegio, il quale  provvede  a  convocare  il  membro
supplente  appartenente  alla  rispettiva categoria, osservando nella
sostituzione dei componenti elettivi il principio della rotazione.
   3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle  adunanze
ordinarie  e'  reso  noto  attraverso  il  deposito  in  segreteria e
l'affissione  nell'albo  dell'organo  di  controllo.   In   casi   di
particolare   urgenza   puo'   essere  deliberata  all'unanimita'  la
discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
   4. Quando ne ravvisi la necessita', il Presidente ha  facolta'  di
convocare  in seduta straordinaria il collegio, dandone avviso, anche
telegrafico, ai singoli componenti, almeno 24 ore prima dell'adunanza
e nello stesso tempo comunicando loro l'ordine del giorno.  Anche  in
questi  casi l'ordine del giorno deve essere depositato in segreteria
e affisso all'albo.
   5. Il Presidente e' tenuto a convocare il Comitato quando  ne  sia
fatta richiesta da almeno tre componenti effettivi.