Art. 11. Svolgimento delle sedute 1. Per la validita' delle adunanze e' richiesta la presenza della maggioranza del collegio. 2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede. 3. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario. 4. Le sedute del Comitato e delle sezioni non sono pubbliche. Il Comitato o le sue singole sezioni per particolari oggetti possono deliberare, all'unanimita', la pubblicita' delle sedute.