Art. 11.
                      Svolgimento delle sedute
 
   1.  Per la validita' delle adunanze e' richiesta la presenza della
maggioranza del collegio.
   2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In  caso
di parita', prevale il voto di chi presiede.
   3. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.
   4.  Le  sedute del Comitato e delle sezioni non sono pubbliche. Il
Comitato o le sue singole sezioni  per  particolari  oggetti  possono
deliberare, all'unanimita', la pubblicita' delle sedute.