Art. 12.
                  Attivita' istruttoria e relazioni
 
   1.  Ciascuna deliberazione sottoposta a controllo, prima di essere
assegnata al relatore, e' istruita a cura degli uffici  del  Comitato
di controllo e delle sue sezioni.
   2.  Gli  atti  sono ripartiti tra i singoli membri dal Presidente,
sulla base di criteri determinati dal collegio in modo da  assicurare
un'equa   ripartizione   del   lavoro,  un  adeguato  approfondimento
dell'istruttoria e la maggiore tempestivita' del controllo. Entro  il
termine  fissato  dal Presidente per ognuna di esse il componente del
Comitato cui sia stata affidata  la  pratica  riferisce  al  collegio
formulando le proprie proposte.