Art. 12. Attivita' istruttoria e relazioni 1. Ciascuna deliberazione sottoposta a controllo, prima di essere assegnata al relatore, e' istruita a cura degli uffici del Comitato di controllo e delle sue sezioni. 2. Gli atti sono ripartiti tra i singoli membri dal Presidente, sulla base di criteri determinati dal collegio in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggiore tempestivita' del controllo. Entro il termine fissato dal Presidente per ognuna di esse il componente del Comitato cui sia stata affidata la pratica riferisce al collegio formulando le proprie proposte.