Art. 13. Verbale di seduta 1. Il verbale delle sedute deve contenere i nomi dei componenti presenti, nonche' l'indicazione delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate. 2. Ogni componente del collegio ha diritto di far inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto, nonche' ogni altra dichiarazione rilevante ai fini della decisione. 3. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario del collegio. Sono approvati immediatamente e sottoscritti dal Presidente e dal segretario del collegio. 4. I verbali sono depositati presso la segreteria dell'organo di controllo e tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione o di ottenerne copia a proprie spese.