Art. 13.
                          Verbale di seduta
 
   1.  Il  verbale  delle sedute deve contenere i nomi dei componenti
presenti,  nonche'  l'indicazione  delle  questioni  trattate,  delle
proposte del relatore e delle decisioni adottate.
   2.  Ogni  componente  del  collegio ha diritto di far inserire nel
verbale  le  motivazioni  del  proprio  voto,  nonche'   ogni   altra
dichiarazione rilevante ai fini della decisione.
   3.  I  verbali  delle  sedute  sono  redatti  dal  segretario  del
collegio. Sono approvati immediatamente e sottoscritti dal Presidente
e dal segretario del collegio.
   4. I verbali sono depositati presso la segreteria  dell'organo  di
controllo e tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione o di
ottenerne copia a proprie spese.