Art. 18.
   Termini per l'invio degli atti e per l'esercizio del controllo
 
   1. Le deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dell'art.  45,
comma  1, della legge n. 142/1990 devono essere inviate al competente
ufficio del Comitato di controllo  entro  trenta  giorni  dalla  data
della   loro   adozione,   a   pena  di  decadenza.  Nell'ipotesi  di
deliberazioni dichiarate urgenti, l'invio deve avvenire entro  cinque
giorni  dalla  data della loro adozione, a pena di decadenza. Qualora
l'organo esecutivo  intenda  sottoporre  a  controllo  preventivo  di
legittimita'  del Comitato propri atti a norma dell'art. 45, comma 1,
di cio' si deve fare espressa menzione nel dispositivo dell'atto.
   2. Le deliberazioni  sottoposte  al  controllo  su  richiesta  dei
soggetti  a  cio'  legittimati  ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45
della legge n. 142/1990, devono essere inviate al competente  ufficio
del  Comitato  entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione della
richiesta a pena decadenza. La richiesta di controllo  impedisce  che
la  delibera  diventi esecutiva ai sensi dell'art. 47, comma 2, della
legge n. 142/1990, ovvero ne sospende l'esecutivita'; della richiesta
e' fatta immediata annotazione nella deliberazione  gia'  pubblicata.
Nell'ipotesi   di   deliberazioni  dichiarate  urgenti  l'invio  deve
avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.
   3. Qualora l'organo di controllo, ai sensi del comma  9  dell'art.
46  della legge 142/90, indichi all'ente interessato modificazioni da
apportare alle risultanze  del  conto  consuntivo,  la  deliberazione
relativa,  da  adottare nel termine di trenta giorni dalla richiesta,
deve essere inviata al competente ufficio del Comitato nei successivi
trenta giorni.
   4. Le deliberazioni di cui  ai  commi  precedenti  debbono  essere
assoggettate a controllo da parte del Comitato nei termini di seguito
indicati, decorrenti dalla data di ricevimento:
     a)  quaranta  giorni,  per  quelle  di approvazione del bilancio
preventivo, del conto consuntivo e per altre inerenti tali  documenti
contabili;
     b) venti giorni, per tutte le altre. Resta salvo quanto previsto
dal comma 7 dell'art. 34 della legge n. 142/1990.