Art. 20.
             Regolarizzazione e integrazione degli atti
 
   1.  Quando  l'atto trasmesso per il controllo manchi dei requisiti
formali,  presenti  errori  materiali  ovvero   sia   carente   della
necessaria  documentazione  integrativa,  il Presidente puo' invitare
l'ente a regolarizzare l'atto in  tempo  utile  per  l'esercizio  del
controllo.
   2.  Quando  sia utile per un piu' spedito esame dell'atto, possono
essere  allo  stesso  modo  richiesti  direttamente  informazioni   o
documenti,  all'ente  interessato, in tempo utile per l'esercizio del
controllo.
   3. Le richieste di  cui  ai  precedenti  commi  non  sospendono  i
termini per l'esercizio del controllo.