Art. 20. Regolarizzazione e integrazione degli atti 1. Quando l'atto trasmesso per il controllo manchi dei requisiti formali, presenti errori materiali ovvero sia carente della necessaria documentazione integrativa, il Presidente puo' invitare l'ente a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo. 2. Quando sia utile per un piu' spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente informazioni o documenti, all'ente interessato, in tempo utile per l'esercizio del controllo. 3. Le richieste di cui ai precedenti commi non sospendono i termini per l'esercizio del controllo.