Art. 24.
            Comunicazione e pubblicazione delle decisioni
 
   1. Le decisioni dell'organo di  controllo  che  annullano,  oppure
richiedono  chiarimenti  o  elementi  integrativi di giudizio, devono
essere comunicate, anche con mezzi telematici, o a mezzo  telegramma,
all'ente interessato, nei termini di cui all'art. 18.
   2.  Le  decisioni di annullamento sono pubblicate per estratto nel
Bollettino ufficiale della Regione; sono pubblicate integralmente, su
segnalazione  del  Presidente  del  Comitato  o  delle  sezioni,   le
decisioni che rivestono una particolare importanza.