Art. 24. Comunicazione e pubblicazione delle decisioni 1. Le decisioni dell'organo di controllo che annullano, oppure richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate, anche con mezzi telematici, o a mezzo telegramma, all'ente interessato, nei termini di cui all'art. 18. 2. Le decisioni di annullamento sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione; sono pubblicate integralmente, su segnalazione del Presidente del Comitato o delle sezioni, le decisioni che rivestono una particolare importanza.