Art. 25.
          Consultazione e rilascio di copie delle decisioni
 
   1. La consultazione ed il rilascio di copie degli atti dell'organo
di  controllo  sono  consentite  ai  sensi  e  con le modalita' degli
articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle  relative
disposizioni attuative regionali.