Art. 26.
                      Unitarieta' di indirizzo
 
   1.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  al fine di favorire
l'unitarieta' di indirizzo nella attivita' di controllo,  promuove  e
convoca, almeno una volta all'anno, riunioni del Comitato regionale e
delle sue sezioni, per favorire il coordinamento dell'attivita' dello
stesso e per assicurare l'omogeneita' delle procedure.
   2.   Il  Presidente  della  Giunta  regionale  puo'  promuovere  e
convocare riunioni periodiche del Comitato regionale di  controllo  e
delle  sue  sezioni  per  l'esame  di  specifici argomenti e problemi
inerenti all'interpretazione di disposizioni di legge,  connessi  con
l'esercizio delle funzioni di controllo.
   3.  Le  sezioni  del Comitato regionale di controllo sono tenute a
fornire al Presidente  della  Giunta  regionale  e  alle  commissioni
permanenti  del  Consiglio regionale le informazioni ed i chiarimenti
richiesti sullo svolgimento delle loro attivita'.
   4. Il Presidente del Comitato regionale di controllo, ai  fini  di
quanto  previsto dai commi precedenti, svolge azione di coordinamento
e di raccordo tra l'attivita' del Comitato e quella delle sezioni.