Art. 26. Unitarieta' di indirizzo 1. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di favorire l'unitarieta' di indirizzo nella attivita' di controllo, promuove e convoca, almeno una volta all'anno, riunioni del Comitato regionale e delle sue sezioni, per favorire il coordinamento dell'attivita' dello stesso e per assicurare l'omogeneita' delle procedure. 2. Il Presidente della Giunta regionale puo' promuovere e convocare riunioni periodiche del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni per l'esame di specifici argomenti e problemi inerenti all'interpretazione di disposizioni di legge, connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo. 3. Le sezioni del Comitato regionale di controllo sono tenute a fornire al Presidente della Giunta regionale e alle commissioni permanenti del Consiglio regionale le informazioni ed i chiarimenti richiesti sullo svolgimento delle loro attivita'. 4. Il Presidente del Comitato regionale di controllo, ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, svolge azione di coordinamento e di raccordo tra l'attivita' del Comitato e quella delle sezioni.