Art. 27. Relazione annuale 1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' svolte durante l'anno. 2. La relazione e' previamente sottoposta ai componenti del Comitato regionale e delle sue sezioni, che possono formulare osservazioni scritte da allegare alla relazione stessa. 3. Nella relazione sono indicate: a) le sedute del collegio; b) gli atti ricevuti, suddivisi per categoria di enti controllati; c) gli atti soggetti a controllo non esaminati dal collegio e divenuti esecutivi per scadenza dei termini di cui all'art. 18; d) gli atti annullati, l'elenco degli enti deliberanti e l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento; e) gli atti sottoposti a controllo ad iniziativa della Giunta e su richiesta dei soggetti di cui all'art. 45, commi 2 e 4, della legge n. 142/1990; f) gli atti dichiarati urgenti trasmessi al Comitato per il controllo; g) gli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e l'esito del controllo; h) il numero e l'esito degli atti di cui all'art. 46, comma 9, della legge n. 142/1990; i) il numero e l'esito dei casi in cui il Comitato abbia fatto ricorso al potere sostitutivo od abbia diffidato gli enti a compiere atti obbligatori per legge; l) gli atti trasmessi per il controllo e ritenuti non soggetti al controllo medesimo; m) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori; n) le eventuali osservazioni e proposte intese a migliorare l'attivita' di controllo e, in particolare, in ordine alla adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche e alla dotazione di personale; o) ogni altro dato eventualmente richiesto dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale. 4. Le osservazioni della Giunta sulla relazione dell'organo di controllo sono trasmesse direttamente al Consiglio regionale. 5. La relazione e' sottoposta, con le eventuali osservazioni della Giunta regionale, all'esame del Consiglio regionale, che assume iniziative dirette ad assicurare l'unitarieta' di indirizzo dell'organo di controllo ed una maggiore efficienza della relativa attivita'.