Art. 27.
                          Relazione annuale
 
   1. Il Presidente del Comitato  regionale  di  controllo  trasmette
ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio ed alla Giunta regionale
una relazione sulle attivita' svolte durante l'anno.
   2.  La  relazione  e'  previamente  sottoposta  ai  componenti del
Comitato  regionale  e  delle  sue  sezioni,  che  possono  formulare
osservazioni scritte da allegare alla relazione stessa.
   3. Nella relazione sono indicate:
     a) le sedute del collegio;
     b)   gli   atti   ricevuti,  suddivisi  per  categoria  di  enti
controllati;
     c) gli atti soggetti a controllo non esaminati  dal  collegio  e
divenuti esecutivi per scadenza dei termini di cui all'art. 18;
     d)  gli  atti  annullati,  l'elenco  degli  enti  deliberanti  e
l'indicazione sintetica dei motivi di annullamento;
     e)  gli atti sottoposti a controllo ad iniziativa della Giunta e
su richiesta dei soggetti di cui all'art. 45,  commi  2  e  4,  della
legge n. 142/1990;
     f)  gli  atti  dichiarati  urgenti  trasmessi al Comitato per il
controllo;
     g) gli atti per i quali  siano  stati  richiesti  chiarimenti  o
elementi integrativi di giudizio e l'esito del controllo;
     h)  il  numero e l'esito degli atti di cui all'art. 46, comma 9,
della legge n. 142/1990;
     i) il numero e l'esito dei casi in cui il Comitato  abbia  fatto
ricorso  al potere sostitutivo od abbia diffidato gli enti a compiere
atti obbligatori per legge;
     l) gli atti trasmessi per il controllo e ritenuti  non  soggetti
al controllo medesimo;
     m) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;
     n)  le  eventuali  osservazioni  e  proposte intese a migliorare
l'attivita'  di  controllo  e,  in  particolare,   in   ordine   alla
adeguatezza  della  sede, alle attrezzature tecniche e alla dotazione
di personale;
     o)  ogni  altro  dato  eventualmente  richiesto  dal   Consiglio
regionale o dalla Giunta regionale.
   4.  Le  osservazioni  della  Giunta sulla relazione dell'organo di
controllo sono trasmesse direttamente al Consiglio regionale.
   5. La relazione e' sottoposta, con le eventuali osservazioni della
Giunta regionale,  all'esame  del  Consiglio  regionale,  che  assume
iniziative   dirette   ad   assicurare   l'unitarieta'  di  indirizzo
dell'organo di controllo ed una maggiore  efficienza  della  relativa
attivita'.