Art. 3. Competenze del Comitato e delle sezioni 1. Il Comitato regionale ha sede nel capoluogo della regione ed esercita il controllo sugli atti: a) delle province; b) dei consorzi e delle altre forme associative tra province, tra queste e comuni, oppure tra comuni appartenenti a province di- verse. 2. Le sezioni decentrate hanno sede nei capoluoghi di provincia ed esercitano, nell'ambito delle rispettive province, il controllo sugli atti: a) dei comuni; b) dei consorzi, delle unioni e delle altre forme associative tra comuni appartenenti alla stessa provincia; c) delle comunita' montane; d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; e) delle comunanze e universita' agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate.