Art. 3.
               Competenze del Comitato e delle sezioni
 
   1.  Il  Comitato  regionale ha sede nel capoluogo della regione ed
esercita il controllo sugli atti:
     a) delle province;
     b) dei consorzi e delle altre forme  associative  tra  province,
tra  queste  e  comuni, oppure tra comuni appartenenti a province di-
verse.
   2. Le sezioni decentrate hanno sede nei capoluoghi di provincia ed
esercitano, nell'ambito delle rispettive province, il controllo sugli
atti:
     a) dei comuni;
     b) dei consorzi, delle unioni e delle  altre  forme  associative
tra comuni appartenenti alla stessa provincia;
     c) delle comunita' montane;
     d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
     e) delle comunanze e universita' agrarie ed associazioni agrarie
comunque denominate.