Art. 4. Costituzione e durata in carica 1. Il Consiglio regionale elegge, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, i membri effettivi e supplenti del Comitato e delle sezioni, scegliendoli tra gli esperti di cui all'art. 42, comma primo, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro novanta giorni dalla seduta di insediamento. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione e' sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Le votazioni dovranno tenersi in diverse sedute successive del Consiglio regionale. 2. Il Comitato regionale di controllo e le sue sezioni sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione della elezione dei componenti di competenza del Consiglio regionale e della designazione degli altri componenti da parte degli organi competenti e sono insediati entro i successivi trenta giorni. 3. ll Comitato di controllo e le sue sezioni sono rinnovati integralmente nei casi previsti dall'art. 42, comma 6, della legge n. 142/90. Essi esercitano le funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato e delle sezioni.