Art. 4.
                   Costituzione e durata in carica
 
   1.  Il Consiglio regionale elegge, a maggioranza dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione, i membri  effettivi  e  supplenti
del  Comitato  e  delle  sezioni, scegliendoli tra gli esperti di cui
all'art. 42, comma primo, lettera a) della legge 8  giugno  1990,  n.
142,  entro  novanta giorni dalla seduta di insediamento. Se dopo due
scrutini il candidato non ottiene  la  maggioranza  richiesta,  nella
terza  votazione  e' sufficiente il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri assegnati alla Regione. Le votazioni dovranno tenersi
in diverse sedute successive del Consiglio regionale.
   2. Il Comitato regionale  di  controllo  e  le  sue  sezioni  sono
costituiti  con  decreto  del Presidente della Giunta regionale entro
trenta giorni dalla comunicazione della elezione  dei  componenti  di
competenza  del  Consiglio regionale e della designazione degli altri
componenti da parte degli organi competenti e sono insediati entro  i
successivi trenta giorni.
   3.  ll  Comitato  di  controllo  e  le  sue sezioni sono rinnovati
integralmente nei casi previsti dall'art. 42, comma 6, della legge n.
142/90. Essi esercitano le funzioni fino all'insediamento  del  nuovo
Comitato e delle sezioni.