Art. 2.
 
   1.  Ai  fini  dell'indagine  di  cui  al  precedente  articolo, e'
costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, una apposita commissione, nominata dal Presidente del
Consiglio  regionale,  composta  da un rappresentante per ogni gruppo
politico.
   2. Nel corso  della  prima  seduta  i  componenti  la  commissione
nominano il presidente e due vice presidenti.
   3. L'Assessore competente per materia partecipa di diritto a tutte
le   sedute  della  commissione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 13, ultimo comma, dello statuto regionale.
   4. Funge  da  segretario  della  commissione  un  funzionario  del
Consiglio regionale.