Art. 2. 1. Ai fini dell'indagine di cui al precedente articolo, e' costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio regionale, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico. 2. Nel corso della prima seduta i componenti la commissione nominano il presidente e due vice presidenti. 3. L'Assessore competente per materia partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, ultimo comma, dello statuto regionale. 4. Funge da segretario della commissione un funzionario del Consiglio regionale.