Art. 4.
 
   1.  L'erogazione agli enti locali e loro consorzi, interessati dai
predetti finanziamenti, viene effettuato  nella  misura  del  10  per
cento   entro   trenta   giorni  dalla  data  di  esecutivita'  della
deliberazione della Giunta  regionale  di  impegno  della  spesa;  la
restante  somma e' erogata secondo le modalita' stabilite nel secondo
comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.