Art. 4. 1. L'erogazione agli enti locali e loro consorzi, interessati dai predetti finanziamenti, viene effettuato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale di impegno della spesa; la restante somma e' erogata secondo le modalita' stabilite nel secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.