Art. 5. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, sara' finanziato ciascun anno con apposito articolo della legge regionale finanziaria per la redazione del bilancio annuale, sulla scorta delle scelte adottate ai sensi del precedente articolo 3. 2. La spesa autorizzata per l'anno 1992 e' stabilita in L. 2.000 milioni. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1992 viene pertanto istituito nel settore interventi intersettoriali il capitolo n. 25710 denominato: "Interventi straordinari per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena" con lo stanziamento di L. 2.000 milioni. 3. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo della somma appositamente accantonata nel fondo globale capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera i) per l'anno 1992. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lazio. Roma, 19 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 febbraio 1992.