Art. 5.
 
   1. L'onere derivante dall'attuazione della presente  legge,  sara'
finanziato  ciascun  anno con apposito articolo della legge regionale
finanziaria per la redazione del bilancio annuale, sulla scorta delle
scelte adottate ai sensi del precedente articolo 3.
   2. La spesa autorizzata per l'anno 1992 e' stabilita in  L.  2.000
milioni. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1992 viene pertanto
istituito nel settore interventi intersettoriali il capitolo n. 25710
denominato: "Interventi straordinari per l'attuazione dei progetti di
valorizzazione  turistico-ambientale  del  lago  di  Bolsena"  con lo
stanziamento di L. 2.000 milioni.
   3. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo  della
somma  appositamente accantonata nel fondo globale capitolo n. 29802,
elenco n. 4, lettera i) per l'anno 1992.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione lazio.
     Roma, 19 febbraio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto  il  13
febbraio 1992.