Art. 10.
                   Rimborso delle spese di viaggio
 
   1.  Al  personale  regionale  spetta  il  rimborso  delle spese di
viaggio compiuto per missione con i mezzi previsti  dal  primo  comma
del  precedente art. 4, nel limite del costo del biglietto di viaggio
e di eventuali supplementi e prenotazioni come segue:
     a) prima classe per il personale  appartenente  alle  qualifiche
funzionali  dirigenziali  e  per  le  tre  qualifiche  funzionali che
precedono immediatamente quelle dirigenziali;
     b) seconda classe per il rimanente personale.
   2.  Al  personale  regionale  appartenente   alla   II   qualifica
funzionale dirigenziale compete il rimborso delle spese sostenute per
l'uso   del  posto  letto  in  compartimento  singolo.  Al  personale
appartenente alla I qualifica funzionale  dirigenziale  e  alla  VIII
qualifica  funzionale  spetta  il  rimborso delle spese sostenute per
l'uso  del  posto  letto  in  compartimento  doppio.   Al   personale
appartenente  alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso
delle spese sostenute per l'uso della cuccetta.
   3. In caso di missioni di lunga durata e' ammesso il rimborso  del
prezzo  dell'abbonamento  ferroviario  o  di  altri servizi di linea,
qualora risulti piu' vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti  di
viaggio.
   4. Al personale inviato in missione e che si avvale di mezzi aerei
spetta  il  rimborso  delle  spese sostenute nel limite del costo del
biglietto di viaggio autorizzato.
   5. In caso di missione all'estero al personale dirigente nonche' a
quello appartenente alla VIII ed alla  VII  qualifica  funzionale  e'
riconosciuto   il   rimborso   del   biglietto   aereo  della  classe
immediatamente inferiore alla prima, salvo  che  trattasi  di  viaggi
superiori  alle  sei  ore.  Al  personale appartenente alle rimanenti
qualifiche va rimborsato il biglietto per la classe economica.
   6. In caso di missione effettuata con l'uso dei  mezzi  aerei,  e'
dovuto  anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita
per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un  massimale  ragguagliato
allo stipendio annuo lordo conprensivo dell'indennita' individuale di
anzianita'  e  altro  assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il
coefficiente 10, per i casi di morte o di invalidita' permanente.
   7. Al personale regionale munito di patente di guida  puo'  essere
consentito,   quando   cio'   risulti   opportuno  ed  economicamente
conveniente,  previa  autorizzazione  di  cui  all'articolo   5   del
regolamento regionale 11 febbraio l983, n. 1, l'uso dell'automezzo in
dotazione  alla  Regione,  con  il rimborso delle spese sostenute per
l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete  pure  il  rimborso
delle  spese  effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per
il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse.
   8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di
trasporto di linea urbani ed extraurbani.
   9. In caso di comprovata necessita' compete al personale regionale
il rimborso per  l'uso  dell'automezzo  noleggiato.  Detto  uso  deve
essere  espressamente  autorizzato  in  via  preventiva o, in casi di
urgenza, convalidato, dai soggetti indicati al primo e secondo  comma
del precedente articolo 3.
   10.  Tutte  le  spese  rimborsabili ai sensi del presente articolo
debbono risultare regolarmente documentate  da  parte  del  personale
inviato in missione.
   11.  I  rimborsi di cui al presente articolo competono anche se il
personale regionale non acquisti titolo all'indennita' di trasferta.