Art. 10. Rimborso delle spese di viaggio 1. Al personale regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio compiuto per missione con i mezzi previsti dal primo comma del precedente art. 4, nel limite del costo del biglietto di viaggio e di eventuali supplementi e prenotazioni come segue: a) prima classe per il personale appartenente alle qualifiche funzionali dirigenziali e per le tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali; b) seconda classe per il rimanente personale. 2. Al personale regionale appartenente alla II qualifica funzionale dirigenziale compete il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente alla I qualifica funzionale dirigenziale e alla VIII qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso della cuccetta. 3. In caso di missioni di lunga durata e' ammesso il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, qualora risulti piu' vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio. 4. Al personale inviato in missione e che si avvale di mezzi aerei spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato. 5. In caso di missione all'estero al personale dirigente nonche' a quello appartenente alla VIII ed alla VII qualifica funzionale e' riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima, salvo che trattasi di viaggi superiori alle sei ore. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche va rimborsato il biglietto per la classe economica. 6. In caso di missione effettuata con l'uso dei mezzi aerei, e' dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo conprensivo dell'indennita' individuale di anzianita' e altro assegno annuo pensionabile, moltiplicato per il coefficiente 10, per i casi di morte o di invalidita' permanente. 7. Al personale regionale munito di patente di guida puo' essere consentito, quando cio' risulti opportuno ed economicamente conveniente, previa autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 11 febbraio l983, n. 1, l'uso dell'automezzo in dotazione alla Regione, con il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo. In tal caso compete pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse. 8. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani. 9. In caso di comprovata necessita' compete al personale regionale il rimborso per l'uso dell'automezzo noleggiato. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva o, in casi di urgenza, convalidato, dai soggetti indicati al primo e secondo comma del precedente articolo 3. 10. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo debbono risultare regolarmente documentate da parte del personale inviato in missione. 11. I rimborsi di cui al presente articolo competono anche se il personale regionale non acquisti titolo all'indennita' di trasferta.