Art. 12.
              Rimborso delle spese di alloggio e vitto
 
   1.  Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali nonche'
a quello inserito nella VIII qualifica funzionale  e'  consentito  il
rimborso  per  il pernottamento in albergo di prima categoria. Per il
personale  inserito  in  qualifiche  inferiori  alla  VIII  qualifica
funzionale e' consentito il rimborso per il pernottamento in alberghi
o pensioni di categoria inferiore alla prima.
   2.  Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore,
al personale regionale spetta il rimborso  delle  spese,  debitamente
documentate, sostenute per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
L.  30.000,  per il primo pasto e di complessive L. 60.000, per i due
pasti.
   3. Per incarichi di durata non inferiore a otto  ore,  compete  il
rimborso di un solo pasto nel limite di L. 30.000.
   4. Nel caso di rimborso delle spese indicate nel precedente primo,
secondo e terzo comma l'indennita' di trasferta e' ridotta del 70 per
cento.  Non  e'  ammessa  in  ogni caso l'opzione per l'indennita' di
trasferta, oraria o giornaliera, in misura intera.
   5. Per le missioni di durata inferiore alle otto  ore  continuera'
ad essere liquidata l'indennita' di trasferta nella misura intera.
   6.  I limiti di spesa previsti dal precedente secondo comma per il
rimborso dei  pasti  potranno  essere  successivamente  adeguati  con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  in ottemperanza a
quanto disposto dal quinto comma  dell'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1988.
   7.  Nei  casi di missione continuativa nella medesima localita' di
durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso  delle
spese  sostenute  per  il  pernottamento  presso residenza turistico-
alberghiera, sempre che cio' risulti economicamente piu'  conveniente
rispetto  al costo medio della categoria alberghiera consentita nella
medesima localita'.
   8. I dipendenti in missione al fine di ottenere il rimborso  delle
spese  di  cui  al  presente articolo sono tenuti a produrre ricevuta
fiscale o scontrino fiscale ovvero  regolare  fattura  rilasciata  da
agenzia  operante  nel  settore  purche' contenente la descrizione di
tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.