Art. 12. Rimborso delle spese di alloggio e vitto 1. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali nonche' a quello inserito nella VIII qualifica funzionale e' consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria. Per il personale inserito in qualifiche inferiori alla VIII qualifica funzionale e' consentito il rimborso per il pernottamento in alberghi o pensioni di categoria inferiore alla prima. 2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, al personale regionale spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000, per il primo pasto e di complessive L. 60.000, per i due pasti. 3. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore, compete il rimborso di un solo pasto nel limite di L. 30.000. 4. Nel caso di rimborso delle spese indicate nel precedente primo, secondo e terzo comma l'indennita' di trasferta e' ridotta del 70 per cento. Non e' ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennita' di trasferta, oraria o giornaliera, in misura intera. 5. Per le missioni di durata inferiore alle otto ore continuera' ad essere liquidata l'indennita' di trasferta nella misura intera. 6. I limiti di spesa previsti dal precedente secondo comma per il rimborso dei pasti potranno essere successivamente adeguati con decreto del Presidente della Giunta regionale in ottemperanza a quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988. 7. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico- alberghiera, sempre che cio' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima localita'. 8. I dipendenti in missione al fine di ottenere il rimborso delle spese di cui al presente articolo sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o scontrino fiscale ovvero regolare fattura rilasciata da agenzia operante nel settore purche' contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.