Art. 13. R i e n t r o 1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro, lo consenta e la localita' di missione non disti, dalla sede di servizio, piu' di novanta minuti di viaggio, con il mezzo piu' veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.