Art. 13.
                            R i e n t r o
 
   1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga
durata, deve rientrare giornalmente in sede  qualora  la  natura  del
servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche di rientro,
lo  consenta  e  la  localita'  di  missione non disti, dalla sede di
servizio, piu' di novanta  minuti  di  viaggio,  con  il  mezzo  piu'
veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.