Art. 14. Anticipazioni e liquidazioni 1. Al personale inviato in missione puo' essere corrisposta l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione, alla condizione che la richiesta degli interessati sia prodotta almeno dieci giorni prima del giorno di inizio dalla missione stessa. 2. Al termine della missione si provvede alla liquidazione delle indennita' e delle spese, previa presentazione di apposita parcella corredata dalla relativa documentazione, firmata dal dipendente e controfirmata da chi ha autorizzato la missione.