Art. 14.
                    Anticipazioni e liquidazioni
 
   1.  Al  personale  inviato  in  missione  puo'  essere corrisposta
l'anticipazione di una somma pari al  settantacinque  per  cento  del
trattamento  economico  complessivo  spettante  per la missione, alla
condizione che la richiesta degli  interessati  sia  prodotta  almeno
dieci giorni prima del giorno di inizio dalla missione stessa.
   2.  Al  termine della missione si provvede alla liquidazione delle
indennita' e delle spese, previa presentazione di  apposita  parcella
corredata  dalla  relativa  documentazione,  firmata dal dipendente e
controfirmata da chi ha autorizzato la missione.