Art. 15.
                        Lavoro straordinario
 
   1. Al personale in missione e' dovuto il compenso  per  il  lavoro
straordinario,  limitatamente  alle prestazioni rese nella sede della
missione in eccedenza al normale orario di servizio.
   2.  Le  prestazioni  di  servizio  di  cui  al  precedente   comma
concorrono  con  quelle  effettuate  in  sede,  al raggiungimento dei
limiti individuali autorizzati per il lavoro straordinario  ai  sensi
dell'articolo  18  della  legge  regionale  21  aprile l988, n. 24, o
possono  dare  luogo,  a  domanda   degli   interessati,   a   riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
   3.  L'effettiva  prestazione  del  lavoro  straordinario  reso dal
personale  in   missione,   deve   essere   attestata   da   apposita
dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato la
missione.