Art. 15. Lavoro straordinario 1. Al personale in missione e' dovuto il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio. 2. Le prestazioni di servizio di cui al precedente comma concorrono con quelle effettuate in sede, al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati per il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile l988, n. 24, o possono dare luogo, a domanda degli interessati, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato controfirmata da chi ha autorizzato la missione.