Art. 17. Trattamento economico di trasferimento 1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissi la propria residenza nel comune ove e' situata la nuova sede di servizio o in comune a questo viciniore, sempre che l'effettivo trasferimento della residenza sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, spetta il trattamento economico di trasferimento comprendente i seguenti benefici: a) l'indennita' di prima sistemazione; b) il rimborso delle spese. 2. Il trattamento economico di trasferimento non e' dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.