Art. 17.
               Trattamento economico di trasferimento
 
   1.  Al  personale  regionale  che,  a  seguito  di   trasferimento
d'ufficio,  fissi  la  propria residenza nel comune ove e' situata la
nuova sede di servizio o in comune a  questo  viciniore,  sempre  che
l'effettivo  trasferimento  della  residenza  sia  avvenuto  entro un
triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento,
spetta il  trattamento  economico  di  trasferimento  comprendente  i
seguenti benefici:
     a) l'indennita' di prima sistemazione;
     b) il rimborso delle spese.
   2. Il trattamento economico di trasferimento non e' dovuto in caso
di  trasferimento  nell'ambito  dello  stesso  comune  e  nel caso di
trasferimento disposto su domanda dell'interessato.