Art. 18. Indennita' di prima sistemazione 1. L'indennita' di prima sistemazione compete nella misura di L. 200.000, aumentate di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento. 2. L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta del 50 per cento nei confronti del dipendente che alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento non abbia conviventi e persone di famiglia a carico. 3. Tale indennita' e' ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.