Art. 18.
                  Indennita' di prima sistemazione
 
   1. L'indennita' di prima sistemazione compete nella misura  di  L.
200.000,   aumentate   di   un   importo   pari   a   tre  mensilita'
dell'indennita' integrativa speciale in godimento.
   2. L'indennita' di cui al precedente comma e' ridotta del  50  per
cento  nei  confronti  del dipendente che alla data di decorrenza del
provvedimento di trasferimento non  abbia  conviventi  e  persone  di
famiglia a carico.
   3.  Tale  indennita'  e' ridotta ad un terzo per il personale che,
nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.