Art. 19. Rimborso spese 1. Il rimborso delle spese comprende: a) le spese di viaggio per l'uso di mezzi pubblici di linea sostenute dal dipendente trasferito per se' e i familiari o conviventi a carico; b) le spese sostenute per il trasporto bagagli, mobili e masserizie nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato. 2. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura di proprieta', compete un'indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super.