Art. 19.
                           Rimborso spese
 
   1. Il rimborso delle spese comprende:
     a) le spese di viaggio per l'uso  di  mezzi  pubblici  di  linea
sostenute   dal  dipendente  trasferito  per  se'  e  i  familiari  o
conviventi a carico;
     b) le  spese  sostenute  per  il  trasporto  bagagli,  mobili  e
masserizie  nella  misura  stabilita  per  gli impiegati civili dello
Stato.
   2. Nel caso in cui il trasferimento sia effettuato con autovettura
di  proprieta',  compete un'indennita' chilometrica pari ad un quinto
del prezzo vigente di un litro di benzina super.