Art. 2.
                           M i s s i o n e
 
   1.   Viene  considerato  in  missione  il  dipendente  che  svolga
attivita' lavorativa in via temporanea fuori  dell'abituale  sede  di
servizio  in localita' distanti non meno di 10 km da quest'ultima. Si
tiene conto, per cio' che attiene la distanza dei  chilometri,  della
sede  di  servizio  ovvero  della  propria  abitazione  con  espressa
dichiarazione  rilasciata  sotto  la  propria   responsabilita'   dal
dipendente.
   2.  Per  sede  di  servizio  si  intende  il  centro  abitato o la
localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso  il
quale il dipendente presta abituale servizio.