Art. 2. M i s s i o n e 1. Viene considerato in missione il dipendente che svolga attivita' lavorativa in via temporanea fuori dell'abituale sede di servizio in localita' distanti non meno di 10 km da quest'ultima. Si tiene conto, per cio' che attiene la distanza dei chilometri, della sede di servizio ovvero della propria abitazione con espressa dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilita' dal dipendente. 2. Per sede di servizio si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abituale servizio.