Art. 20. Adeguamento di benefici 1. La Giunta regionale aggiorna la misura delle indennita' e dei benefici previsti dalla presente legge sulla base delle previsioni contenute negli accordi sindacali di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministero del tesoro in relazione alle variazioni degli indici ISTAT.