Art. 20.
                       Adeguamento di benefici
 
   1. La Giunta regionale aggiorna la misura delle indennita'  e  dei
benefici  previsti  dalla  presente legge sulla base delle previsioni
contenute negli accordi sindacali di cui all'articolo 12 della  legge
29 marzo 1983, n. 93, nonche' sulla base delle determinazioni assunte
con  decreto  del  Ministero  del tesoro in relazione alle variazioni
degli indici ISTAT.