Art. 21.
                        Riparto stanziamento
 
   1.  La  Giunta  regionale  determina   all'inizio   dell'esercizio
finanziario,  con  proprio  atto,  la  ripartizione tra la Presidenza
della Giunta e i vari assessorati delle somme stanziate  in  bilancio
per il pagamento dell'indennita' di missione.