Art. 3. Invio in missione 1. La missione del personale non dirigente nell'ambito del territorio nazionale e' preventivamente disposta dal dirigente del settore. 2. La missione nell'ambito del territorio nazionale del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e' preventivamente disposta o autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore, secondo le rispettive competenze. 3. La missione all'estero e' preventivamente disposta dalla Giunta regionale o dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze. 4. Ove la Regione svolga all'estero attivita' di promozione in riferimento alle materie di propria competenza le missioni dei dipendenti regionali potranno essere autorizzate soltanto previa intesa con le autorita' governative. 5. L'atto con cui viene disposta o autorizzata la missione deve indicare il giorno e l'ora iniziale e terminale della missione stessa. 6. In casi particolari, giustificati dall'urgenza, la missione di cui al primo e secondo comma del presente articolo puo' essere convalidata in via successiva dagli stessi soggetti competenti a disporla o ad autorizzarla. 7. Per il personale di altre amministrazioni che presti servizio in posizione di comando presso la Regione Lazio la missione e' disposta o autorizzata secondo le modalita' previste dal presente articolo. 8. La missione e' sempre disposta o autorizzata nei limiti delle somme assegnate ai sensi del successivo articolo 21.