Art. 3.
                          Invio in missione
 
   1.  La  missione  del  personale  non  dirigente  nell'ambito  del
territorio nazionale e' preventivamente disposta  dal  dirigente  del
settore.
   2.  La missione nell'ambito del territorio nazionale del personale
appartenente alla qualifica dirigenziale e' preventivamente  disposta
o  autorizzata dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente
della Giunta regionale, ovvero dall'assessore, secondo le  rispettive
competenze.
   3. La missione all'estero e' preventivamente disposta dalla Giunta
regionale  o  dall'ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale
secondo le rispettive competenze.
   4. Ove la Regione svolga all'estero  attivita'  di  promozione  in
riferimento  alle  materie  di  propria  competenza  le  missioni dei
dipendenti regionali  potranno  essere  autorizzate  soltanto  previa
intesa con le autorita' governative.
   5.  L'atto  con  cui viene disposta o autorizzata la missione deve
indicare il giorno  e  l'ora  iniziale  e  terminale  della  missione
stessa.
   6.  In casi particolari, giustificati dall'urgenza, la missione di
cui al primo e  secondo  comma  del  presente  articolo  puo'  essere
convalidata  in  via  successiva  dagli  stessi soggetti competenti a
disporla o ad autorizzarla.
   7. Per il personale di altre amministrazioni che  presti  servizio
in  posizione  di  comando  presso  la  Regione  Lazio la missione e'
disposta o autorizzata secondo le  modalita'  previste  dal  presente
articolo.
   8.  La  missione e' sempre disposta o autorizzata nei limiti delle
somme assegnate ai sensi del successivo articolo 21.